In assenza di motivi di particolare urgenza, il mancato rispetto del termine dilatorio di 60 giorni per emettere l’avviso di accertamento ha come conseguenza la nullità dell’accertamento stesso.
L’unica deroga prevista al termine di cui all’articolo 12, comma 7, dello Statuto dei contribuenti è la ricorrenza di motivi d’urgenza che devono esistere all’epoca dell’emissione con onere della prova in capo all’Ufficio finanziario; a tal fine non è sufficiente la mera allegazione dell’impedimento costituito dall’imminente scadenza del termine di decadenza per la notifica dell’atto impositivo, in quanto occorre la prova che la circostanza in questione non sia dipesa da inerzia o negligenza, ossia da un fatto imputabile alla parte pubblica.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Avviso anticipato. Imminente decadenza Ufficio (109 kB)
Avviso anticipato. Imminente decadenza Ufficio - Giustizia e sentenze n. 88 - 2015
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata