In caso di accessi, ispezioni e verifiche nei locali dell’azienda, al contribuente vanno sempre concessi, salvo che non ricorrano ragioni d’urgenza, almeno sessanta giorni di tempo dalla notifica del PVC per intraprendere un eventuale dialogo con l’Ufficio e, comunque, per valutare il da farsi rispetto alle contestazioni che gli sono state mosse nel verbale, a nulla rilevando l’eventuale lunghezza e intensità del contraddittorio svoltosi tra le parti (nella specie, prima della consegna del PVC), in quanto detto termine non ammette equipollenti.
Indice argomenti
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Inquadramento della fattispecie
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Ragioni d’urgenza esonerative dal rispetto del termine
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L’intensità del contraddittorio non giustifica di per sé la riduzione del termine
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Il termine di sessanta giorni non ammette equipollenti
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Avviso di accertamento. Garanzia del contraddittorio preventivo (294 kB)
Avviso di accertamento. Garanzia del contraddittorio preventivo
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