Ai sensi dell’art. 36 comma primo del D.P.R. n. 602 del 1973, i liquidatori di enti soggetti all'IRES rispondono “in proprio” per le imposte dovute dalla società per il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori quando, disponendo delle risorse per pagare l'imposta, abbiano assegnato beni ai soci o soddisfatto creditori che non dovevano essere preferiti all'Amministrazione Finanziaria. L’Ufficio deve dimostrare la condizione della certezza legale del tributo al momento dell'esercizio dell'azione, mentre sul liquidatore incombe l'onere di dimostrare l'insussistenza dei presupposti del debito (quali la mancanza di attività nel patrimonio sociale), oppure l'incertezza del debito stesso.
Lo precisa la Suprema Corte di Cassazione, Sesta Sezione Civile – T con l’ordinanza 8 gennaio 2014 n. 179.
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Azione contro il liquidatore (127 kB)
Azione contro il liquidatore - Giustizia & Sentenze N. 8-2014
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