Con l’ordinanza n.9723 del 14 aprile 2021 la Corte di Cassazione ha confermato che in tema di determinazione del reddito d'impresa, a decorrere dal 10 gennaio 2007, la deducibilità dei costi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati (cd. "black list") è condizionata alla prova, da parte dell'impresa residente, che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico, mentre l'obbligo di separata indicazione nella dichiarazione dei suddetti costi è stato degradato da condizione sostanziale di deducibilità di essi a obbligo di carattere formale.
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Black list. Regole Cassazione (239 kB)
Black list. Regole Cassazione - Fiscal Sentenze n. 90 - 2021
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