In tema di locazione di immobili commerciali, anche il canone di locazione non percepito per volontà contrattuale concorre a formare il reddito imponibile. A stabilirlo è la Corte di Cassazione (Sez. VI-5 civ.) con l’ordinanza n. 12254/2022, che si riferisce a un caso di differimento del pagamento del canone dal secondo anno per il fatto che il conduttore si è accollato le spese di ristrutturazione.
Indice argomenti
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Premessa
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Cass., Sez. V civ., Ord. n. 12254/2022
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Accolto il ricorso dell’Erario
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Canoni non perceciti. Accordo tra le parti (250 kB)
Canoni non perceciti. Accordo tra le parti
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