La cartella è valida anche se notificata direttamente per posta da Equitalia. Ciò perché l'art. 26 D.P.R. n. 602 del 1973, a proposito della notifica della cartella esattoriale, prevede che essa possa realizzarsi con varie modalità, e così, tra l'altro, anche senza ricorrere alla collaborazione di terzi, ma direttamente a opera del Concessionario “mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”. Tuttavia, in caso di controllo automatizzato della dichiarazione, effettuato ai sensi dell'art.36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art.54 bis D.P.R. n. 633 del 1972, è causa di nullità della cartella l’omesso invio al contribuente o al sostituto d’imposta dell’invito a fornire chiarimenti o a produrre documenti relativi alla dichiarazione liquidata, se dal riscontro è emerso un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione. È quanto sostenuto dalla Commissione Tributaria Provinciale di Caltanissetta, nella sentenza n. 197/01/12. Il Giudice siciliano sembra non aderire all’orientamento predominante secondo cui la cartella di pagamento è nulla, se spedita per posta dall’Agente incaricato della riscossione senza il tramite dei
soggetti all’uopo abilitati dalla legge (messi comunali, agenti della polizia municipale, etc.).
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Cartelle. Ok a notifica diretta per posta (96 kB)
Cartelle. Ok a notifica diretta per posta - Giustizia & Sentenze N. 57-2012
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