Il difetto di motivazione della cartella esattoriale non può condurre alla dichiarazione di nullità se il contribuente propone impugnazione contestando puntualmente i presupposti dell’imposizione. È quanto emerge dalla sentenza 25 febbraio 2016, n. 3707, della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione.
In essa si legge il principio per cui “il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi di notificazione o di pubblicazione, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa”.
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Cartelle. Vizio motivazione. Sanatoria (450 kB)
Cartelle. Vizio motivazione. Sanatoria - Giustizia e sentenze n. 25-2016
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