La società non è sanzionabile per il superamento del limite entro cui è consentita la compensazione orizzontale se questo è determinato dall'utilizzo dei crediti trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche IVA. È quanto emerge dalla sentenza 4616/2016 della Quinta Sezione Civile della Corte di Cassazione. Gli ermellini hanno confermato la decisione della CTR, che ha annullato le sanzioni applicate a una società per indebita compensazione tra i crediti IVA trimestrali derivanti dalle liquidazioni periodiche e i debiti afferenti altri tributi, oltre il limite di 516.456 euro. La CTR ha correttamente applicato la causa di non punibilità di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 472/97, in ragione delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo delle norme interessate. L’incertezza normativa trova conferma, secondo la Suprema Corte, nei documenti dell’Amministrazione finanziaria (risoluzione 218/E del 2003 e comunicato 20 luglio 2004).
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Compensazione crediti IVA. Sanzioni (279 kB)
Compensazione crediti IVA. Sanzioni - Giustizia e sentenze n. 24-2016
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