La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta in tema di liquidazione del compenso degli organi preposti al fallimento, con particolare riferimento alla situazione di avvicendamento di più curatori nella carica. A tal proposito la Corte ha precisato che, nel rispetto del principio del contraddittorio, tutti i soggetti che si sono succeduti nella funzione di curatore del fallimento devono partecipare al procedimento camerale ex art. 39 L.F., perché altrimenti il decreto di liquidazione del compenso deve considerarsi nullo. Altro motivo di nullità è rappresentato dal vizio di motivazione, i cui contorni vengono minuziosamente tratteggiati dalla sentenza in discorso.
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Compenso Liquidatore. Avvicendamento incarico (231 kB)
Compenso Liquidatore. Avvicendamento incarico - Giustizia e Sentenze n. 61 - 2019
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