Accertamenti bancari legittimi anche senza motivazione dell'accesso ai dati e anche se posti in essere su conti intestati a terzi. L’art. 51 del d.P.R. 633/1972 richiede il rilascio dell'autorizzazione dell'organo gerarchicamente superiore al fine di ottenere dalle banche e dagli altri intermediari finanziari dati e notizie in relazione a conti, depositi e rapporti continuativi relativi al contribuente, ma non prevede alcun obbligo di indicare il motivo, lo scopo o le ragioni logiche e giuridiche per la richiesta e l'emissione del relativo provvedimento.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione - Sezione Tributaria Civile, con la sentenza numero 5849, del 13 aprile 2012.
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Conto correnti. Accesso ai verificatori - Giustizia & Sentenze N. 29-2012
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