Negli accertamenti c.d. “a tavolino”, riguardo all’IVA, esiste un obbligo generalizzato di contradditorio preventivo. L’atto emesso in violazione di tale adempimento è però destinato alla declaratoria di nullità solo nel caso in cui il contribuente assolva all’onere di enunciare in concreto le ragioni, non puramente
pretestuose, che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato. È quanto emerge da un recente pronunciamento della Quinta Sezione Civile della Cassazione che si ricollega alla sentenza delle Sezioni Unite che ha tracciato i confini applicativi del diritto del contribuente al contraddittorio preventivo in campo tributario.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Contraddittorio preventivo. Il punto dopo le S.U. (150 kB)
Contraddittorio preventivo. Il punto dopo le S.U. - Giustizia e sentenze n. 82 - 2016
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata