Per notificare l’avviso di accertamento emesso sulla scorta di controlli cartolari, l’Agenzia delle Entrate non deve attendere lo scadere dei sessanta giorni previsti dallo Statuto del contribuente, perché il termine di cui all’articolo 12, comma 7, della legge 212 del 2000 trova applicazione nell’ipotesi di accessi, ispezioni e verifiche fiscali “nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali”, non anche per le verifiche effettuate “a tavolino”.
A chiarirlo è la Corte di Cassazione – Sesta Sezione Tributaria, che con la sentenza 13588 del 13 giugno 2014 ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
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Controlli a tavolino senza termine (87 kB)
Controlli a tavolino senza termine - Giustizia & Sentenze N. 47-2014
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