L'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto alla detrazione IVA anche per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili di proprietà di terzi, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta, anche se potenziale o di prospettiva. I medesimi principi valgono anche in materia di imposte dirette, laddove la deducibilità dei costi non può essere subordinata al diritto di proprietà dell'immobile, essendo sufficiente che gli stessi siano sostenuti nell'esercizio dell'impresa, al fine della realizzazione del miglior esercizio dell'attività imprenditoriale e dell'aumento della redditività della stessa, e che, ovviamente, risultino dalla documentazione contabile. Per la Suprema Corte, i costi di ristrutturazione dell'immobile condotto in locazione possono essere iscritti nell'attivo ex art. 2426, primo comma, n. 5, c.c., invece che essere imputati in conto economico, come componenti negative del reddito, nell'esercizio in cui sono state sostenute, ove l'imprenditore ritenga, in base ad una scelta fondata su canoni di discrezionalità tecnica, di capitalizzarli in vista di un successivo ammortamento pluriennale, purché indichi specifici criteri al fine di stabilire la quota di costo gravante su ciascun esercizio.
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Deducibilità spese immobile locatore (302 kB)
Deducibilità spese immobile locatore - Fiscal Sentenze n. 168 - 2021
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