La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che, in materia di detrazione IVA, liquidata nella fattura passiva emessa dal cedente e versata in rivalsa dal cessionario, qualora sia contestata l'inesistenza soggettiva dell'operazione, grava sull'Amministrazione Finanziaria l’onere di provare, anche in via presuntiva, ex articolo 2727 c.c., l'interposizione fittizia del cedente ovvero la frode fiscale realizzata a
monte dell'operazione, eventualmente da altri soggetti, nonché la conoscenza o conoscibilità da parte del cessionario della frode commessa.
Spetta invece al contribuente, che intende esercitare il diritto alla detrazione o al rimborso, provare la corrispondenza anche soggettiva dell'operazione di cui alla fattura con quella in concreto realizzata ovvero l'incolpevole affidamento sulla regolarità fiscale, ingenerato dalla condotta del cedente.
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Detrazione IVA con buona fede (115 kB)
Detrazione IVA con buona fede - Giustizia & Sentenze N. 31-2015
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