La dichiarazione fiscale è emendabile in giudizio per qualsiasi errore di fatto o di diritto che incida sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dalla proposizione della dichiarazione integrativa.
I termini di decadenza previsti per la dichiarazione integrativa e la richiesta di rimborso valgono solo ai fini amministrativi.
Il dichiarante non è assoggettabile a oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e dell’oggettiva correttezza dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). Ciò, in considerazione della natura della dichiarazione, che reca una mera esternazione di scienza o di giudizio, modificabile in ragione
dell’acquisizione di nuovi elementi di conoscenza e di valutazione sui dati riferiti, e costituisce un momento dell’iter procedimentale volto all’accertamento dell’obbligazione tributaria.
Sono gli importanti principi di diritto che si evincono dalla sentenza 1° aprile 2015 n. 6665 della Corte di Cassazione.
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Dichiarazione emendabile in giudizio (98 kB)
Dichiarazione emendabile in giudizio - Giustizia & Sentenze N. 32-2015
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