Deve essere sanzionato il commercialista che ha trasmesso le dichiarazioni dei redditi dei clienti in ritardo, benché abbia assunto l’impegno prima della scadenza del termine per la presentazione. Nel caso in cui, invece, l’impegno sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione, l’intermediario è tenuto a provvedere alla trasmissione entro un mese dall’assunzione dell’impegno stesso.
È quanto afferma la sentenza n. 920/03/2014, pubblicata il 15 luglio dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze.
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Dichiarazione. Sanzione per intermediario (113 kB)
Dichiarazione. Sanzione per intermediario - Giustizia & Sentenze N. 62-2014
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