In tema di sottoscrizione degli avvisi di accertamento, il funzionario delegato dal Direttore deve necessariamente appartenere alla “carriera direttiva” e la prova, a fronte di una specifica contestazione del contribuente, incombe sull'Amministrazione finanziaria. È quanto emerge dalla sentenza n. 8321/28/15 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli che ha annullato un accertamento di maggior reddito emesso dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di un libero professionista.
La Cassazione ha recentemente ricordato che tutti i vizi ritenuti tali da inficiare la validità dell'atto tributario, quale quello concernente il difetto di sottoscrizione, devono essere tempestivamente fatti valere dal contribuente mediante impugnazione da proporsi, con ricorso, entro il termine di decadenza di cui all'art. 21 D.Lgs. n. 546/1992; altrimenti “il provvedimento tributario - pure se affetto da vizio ‘nullità - si consolida, divenendo definitivo e legittimando l'Amministrazione finanziaria alla riscossione coattiva della imposta” (cfr. Cass. n. 18448/2015).
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Diffetto di sottoscrizione. Avviso nullo (195 kB)
Diffetto di sottoscrizione. Avviso nullo - Giustizia e sentenze n. 75-2015
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