La neutralità dell'Iva comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l'eccedenza d'imposta, che risulti da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e sia dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, va riconosciuta dal giudice tributario se il contribuente abbia rispettato tutti i requisiti sostanziali per la detrazione. In tal caso, nel giudizio d'impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato non può essere negato il diritto alla detrazione se sia dimostrato in concreto, ovvero non sia controverso, che si tratti di acquisti compiuti da un soggetto passivo d'imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili. Il contribuente, pertanto, fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto, può portare in detrazione l'eccedenza d'imposta anche in assenza della dichiarazione annuale finale, purché siano rispettati i requisiti sostanziali per poter fruire della detrazione; la sussistenza di tali requisiti esclude difatti la rilevanza dell'assenza di quelli formali.
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Eccedenza IVA e omessa dichiarazione (262 kB)
Eccedenza IVA e omessa dichiarazione - Fiscal Sentenze n. 14 - 2021
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