Via libera al ravvedimento operoso anche quando il contribuente ha versato, a titolo di interessi, una somma di poco inferiore a quella dovuta. L’errore scusabile del contribuente non compromette il perfezionamento dell’istituto. È quanto emerge dalla sentenza n. 40/45/13 della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, pubblicata il 5 marzo scorso. Nonostante la linea dura assunta più volte dalla giurisprudenza di legittimità - secondo la Cassazione, infatti, il ravvedimento operoso si perfeziona mediante l’integrale osservanza degli adempimenti imposti dall’articolo 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 e, segnatamente, attraverso l’esatto versamento di quanto dovuto all’Erario -, alcuni giudici di merito salvano la posizione del contribuente che si è ravveduto, laddove l’errore sull’importo degli interessi dovuti sia scusabile, in quanto attribuibile, per esempio, al software utilizzato per il calcolo.
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Errore scusabile salva ravvedimento (115 kB)
Errore scusabile salva ravvedimento - Giustizia & Sentenze N. 37-2013
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