Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale: a) le obbligazioni si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso in sede di liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendete societate”, essi fossero illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) si trasferiscono del pari ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto
un’attività ulteriore (extragiudiziale o giudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. È quanto emerge dalle sentenze n. 6070/13 e n. 6071/13, rese dalla Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili.
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Estinzione società. Dei debiti rispondono i soci (152 kB)
Estinzione società. Dei debiti rispondono i soci - Giustizia 6 sentenze N. 24-2013
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