Fornire all’INPS un quadro della consistenza dell’obbligo contributivo non conforme al vero integra l’ipotesi di denuncia infedele, con la conseguenza che l’istituto previdenziale può legittimamente applicare all’azienda il regime sanzionatorio previsto per l’evasione contributiva (L. 388/2000 art. 116, comma 8, lett. b]). L’intenzione di non versare i contributi si presume dalla presentazione di una denuncia infedele. Conseguentemente, grava sul datore inadempiente l’onere di provare la mancanza dell’intento fraudolento; onere che non può reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta. È quanto emerge dalla sentenza n. 20845/2015 della Sezione Lavoro della Suprema Corte.
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Evasione contributiva. Sanzioni (146 kB)
Evasione contributiva. Sanzioni - Giustizia e sentenze n. 80 - 2015
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