Ai fini dell’ammissione al passivo del fallimento, Equitalia non deve dimostrare l’avvenuta notifica al curatore della cartella esattoriale: l’Agente può fare accertare il credito erariale mediante la produzione del ruolo. Quest’ultimo rappresenta il titolo in base al quale il concessionario è legittimato
all'insinuazione; infatti, nessun accenno è fatto, nell'articolo 87, comma 2, del D.P.R. n. 602/1973, alla necessità che, preventivamente, debba avvenire la notifica della cartella di pagamento.
È quanto emerge dall’ordinanza 9 dicembre 2014 n. 25863 della Corte di Cassazione (Sesta Sezione – 1).
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Fallimento. A Equitalia basta il ruolo (98 kB)
Fallimento. A Equitalia basta il ruolo - Giustizia & Sentenze N. 6-2015
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