Il credito del professionista, per l’attività svolta in favore della società poi fallita, non può essere ammesso al passivo, se il Curatore eccepisce l’inadempimento o l’imperfetto adempimento della prestazione e non è data dimostrazione del contrario, ossia del diligente svolgimento dell’incarico. L’eccezione di inadempimento, ex art. 1460 c.c., ha come conseguenza, sul piano probatorio, che il debitore eccipiente (curatela) potrà semplicemente allegare l’altrui inadempimento, mentre il creditore agente (professionista) dovrà dimostrare il proprio adempimento. L’eccezione di inadempimento o di inesatto adempimento deve ritenersi tardiva e quindi inammissibile, ove proposta dalla Curatela in violazione del termine, stabilito dall’art. 99 c. 6 L.fall., di dieci giorni prima della data di udienza.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Fallimento. Opposizione allo stato passivo per crediti (120 kB)
Fallimento. Opposizione allo stato passivo per crediti - Giustizia e sentenze n. 66
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata