Per effetto delle semplificazioni fiscali recate dal D.L. 16 del 2012, quanto alle imposte dirette, sono deducibili dal reddito d’impresa i costi documentati da fatture “soggettivamente” inesistenti, purché connotati dall’inerenza e supportati da operazioni effettive e reali, mentre per l’IVA resta l’indetraibilità, salvo che il contribuente non provi la propria buona fede, ossia l’oggettiva impossibilità di conoscere il carattere fraudolento delle operazioni poste in essere dagli altri soggetti coinvolti nell’operazione.
È quanto emerge dalla sentenza n. 11661/15 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile.
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Fatture soggettivamente false. Costi deducibili (96 kB)
Fatture soggettivamente false. Costi deducibili - Giustizia & Sentenze N. 49-2015
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