Nell'ampio concetto di sopravvenienze attive, delineato dall'art. 55, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986, rientrano tutte quelle situazioni in cui, per qualsiasi ragione, si verifichi in bilancio una connotazione attiva che determini un incremento degli elementi che avevano concorso a formare il reddito in precedenti esercizi. La norma qualifica sopravvenienza attiva da iscrivere in bilancio anche la sopravvenuta insussistenza di passività iscritte in precedenti esercizi. E’ questo, in sintesi, il pensiero espresso dall’ordinanza della Cassazione n.25261 del 10 novembre 2020, sul ripianamento della perdita mediante storno di crediti dei soci per finanziamenti infruttiferi.
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Finanziamento infruttifero. Ripianamento perdite (278 kB)
Finanziamento infruttifero. Ripianamento perdite - Fiscal Sentenze n. 139 - 2020
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