Il credito di cui il socio chiede la restituzione per un finanziamento erogato alla società nella fase di avvio dell’attività è postergato rispetto ai crediti dei non soci. Se infatti il finanziamento è giustificato dall’insufficienza delle risorse economiche nella fase iniziale dell’attività d’impresa e sussiste l’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio si ha una situazione equiparabile allo stato di crisi che è presupposto della postergazione ex art. 2467 c.c. La postergazione opera anche nel caso in cui il socio finanziatore non sia più socio quando chiede il rimborso, perché la disciplina della postergazione è posta a presidio delle aspettative del ceto creditorio, e su di essa non possono evidentemente incidere le vicende successive e soggettive del socio mutuante, pena l’inaffidabilità del regime medesimo o, in altre parole, l’inutilità dell’istituto, che si presterebbe a facili elusioni in danno di creditori e terzi.
È quanto emerge dalla sentenza n. 1658/2015 del Tribunale di Milano – Sezione Specializzata in materia di impresa.
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Finanziamento soci. Postergazione rimborso (99 kB)
Finanziamento soci. Postergazione rimborso - Giustizia e sentenze n. 68-2015
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