I beni dell’azienda costituiti in fondo patrimoniale non possono essere sottratti all’azione esecutiva di Equitalia quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi era quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi in senso ampio. In quest'ottica, non potranno essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori i beni costituiti per bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione del tenore di vita
familiare, così da ricomprendere anche i debiti derivanti dall'attività professionale o di impresa di uno dei coniugi qualora il fatto generatore dell'obbligazione sia stato il soddisfacimento di tali bisogni, da intendersi nell’accezione più ampia del termine.
È quanto emerge dall’ordinanza 24 febbraio 2015 n. 3738 della Sesta Sezione Civile – T della Suprema Corte.
Secondo i giudici di legittimità, il criterio identificativo dei crediti che possono essere realizzati esecutivamente sui beni conferiti nel fondo patrimoniale va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia.
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