Il regime d’impignorabilità di cui all’art. 170 cod. civ. non è opponibile a Equitalia, che pertanto può iscrivere ipoteca sui beni costituiti dai coniugi in fondo patrimoniale. La norma codicistica pone un limite alle sole azioni esecutive dei creditori, mentre l’iscrizione ipotecaria, prevista dall’articolo 77 del D.P.R. n. 602/1973, è “un atto riferito ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria”. È quanto emerge dalla sentenza 25 maggio 2016, n. 10794, della Quinta Sezione Civile della Cassazione.
Tale pronuncia segna un cambio di rotta rispetto a un precedente orientamento dei giudici tributari di legittimità che fa dipendere l’opponibilità del fondo patrimoniale a Equitalia proprio dall’applicabilità dell’articolo 170 cod. civ. all’iscrizione ipotecaria ex articolo 77, D.P.R. 602/1973. Secondo questo orientamento, ora superato, l’articolo 170 cod. civ. (che vieta l’attività rivolta ai beni del fondo patrimoniale per debiti contratti per esigenze estranee ai bisogni della famiglia) si riferisce espressamente alla “esecuzione” e l’ipoteca esattoriale ha natura di atto funzionale all’esecuzione forzata.
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Fondo patrimoniale. Iscrizione ipoteca esattoriale (179 kB)
Fondo patrimoniale. Iscrizione ipoteca esattoriale - Giustizia e sentenze n. 47 - 2016
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