Il commercialista coinvolto in una frode fiscale non può invocare il segreto professionale in occasione della perquisizione del proprio Studio. Lo ha precisato la Corte di cassazione con una recente sentenza che ribadisce la piena legittimità del sequestro probatorio eseguito presso lo Studio del libero professionista inquisito, in ragione del fatto che il segreto professionale può essere opposto solo dal testimone.
Indice argomenti
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Garanzie e limiti del segreto professionale
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Accesso fiscale presso uno Studio professionale
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Inopponibilità del segreto da parte del commercialista inquisito
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Il caso: sequestro probatorio in relazione al reato oggetto della provvisoria incolpazione
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Segreto professionale. Commercialista inquisito
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