La cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore dell'art. 4 del Dlgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l'art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione. L'ex liquidatore non è legittimato ad impugnare l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società quando la stessa era già estinta. La circostanza che il liquidatore sia anche socio della società non consente comunque di ritenere sussistente la sua legittimazione attiva all'impugnazione, laddove il ricorso venga proposto dalla società in persona del liquidatore e non dal socio in proprio, quale "successore" della società ormai estinta. L'accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio elimina in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione e comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che da subito avrebbe dovuto condurre a una pronuncia declinatoria del merito.
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Illegittimità della notifica (280 kB)
Illegittimità della notifica - Fiscal Sentenze n. 67 - 2020
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