L’autorizzazione necessaria per l’espletamento delle indagini bancarie risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d'imposta e non richiede alcuna motivazione. Pertanto, la mancata esibizione della stessa all'interessato non comporta l’illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulle movimentazioni bancarie acquisite dagli organi di controllo, potendo l'illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell'autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente.
È quanto afferma la Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile – con la sentenza 26 settembre 2014 n. 20420.
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Indagini. Autorizzazione senza motivazione (99 kB)
Indagini. Autorizzazione senza motivazione - Giustizia & Sentenze N. 76-2014
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