I file informatici contenenti contabilità “in nero”, anche ove acquisiti dai verificatori presso terzi, hanno valore probatorio, ma meramente presuntivo, sicché il giudice deve valutare la loro attendibilità alla luce di tutti gli elementi posti a fondamento dell’accertamento analitico-induttivo di maggiori ricavi, ex art. 39 co. 1 lett. d) D.P.R. n. 600/1973. È quanto emerge dall’ordinanza n. 17420/2016 della Sesta Sezione Civile – T della Corte di Cassazione.
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Induttivo. Supporti informatici (162 kB)
Induttivo. Supporti informatici - Giustizia e sentenze n. 68 - 2016
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