Lo Studio professionale associato non è tenuto al versamento dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) quando i partecipanti svolgono l’attività in modo autonomo e personale. È quanto emerge dalla lettura di una recente ordinanza della Corte di Cassazione che ritorna sull’annosa questione dell’assoggettabilità dei redditi professionali all’IRAP.
Indice argomenti
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Premessa
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Cass. n. 13129/2022 – Il caso
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Principi di diritto
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Prova dell’attività personale
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Il precedente conferme
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La prova contraria
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Principi di diritto
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Niente spese
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IRAP. Attività svolta personalmente dall'associato (323 kB)
IRAP. Attività svolta personalmente dall'associato
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