Non ricorre l’autonoma organizzazione nel caso di un dottore commercialista che opera da solo, senza dipendenti o collaboratori, servendosi soltanto di alcuni beni, come un pc, i mobili per l’ufficio e un’utilitaria a uso promiscuo, e ricorrendo saltuariamente, per le competenze estranee al proprio lavoro, ad altri professionisti aventi ognuno un proprio studio. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 2 luglio 2014, n. 15020. La Sezione Tributaria ha ritenuto fondato, nel merito, il ricorso proposto da un commercialista milanese che si era visto negare, prima dall’Ufficio e poi dai giudici, la restituzione dell’imposta versata per gli anni dal 1998 al 2003.
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IRAP. Compensi ad altri professionisti (104 kB)
IRAP. Compensi ad altri professionisti - Giustizia & Sentenze N. 51-2014
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