Con due sentenze rese a Sezioni Unite la Corte di Cassazione è intervenuta in tema di IRAP chiarendo:
- che non è assoggettabile a IRAP il reddito prodotto dal medico che aderisce alla medicina di gruppo in quanto è da escludere che la medicina di gruppo sia riconducibile ad uno dei tipi di società o enti di cui agli articoli 2 e 3, D.Lgs. n. 446 del 1997 e le spese per il personale di segreteria o infermieristico “comune” rientrano nell’ambito del “minimo indispensabile” per l’esercizio dell’attività (sentenza n. 7291 del 13 aprile);
- costituisce di per sé presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive l’esercizio in forma associata di un’arte o di una professione (sentenza n. 7371 del 14 aprile).
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IRAP. Doppio verdetto della Cassazione (177 kB)
IRAP. Doppio verdetto della Cassazione - Giustizia e sentenze n. 31 - 2016
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