Con riguardo all’IRAP, non è sufficiente a integrare il presupposto impositivo il versamento di compensi a terzi esterni alla struttura organizzativa del contribuente, per prestazioni che non abbiano carattere continuativo. È quanto chiarisce l’ordinanza n. 20610/2016 della Sesta Sezione Civile – T della Corte di Cassazione.
Si tratta di una pronuncia che conferma l’orientamento secondo cui, in assenza di dipendenti o collaboratori non occasionali, la misura dei compensi corrisposti a terzi, ad esempio per consulenze, non è un fattore che può, di per sé, rendere il professionista assoggettabile all’imposta regionale sulle attività produttive.
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Irap e professionisti. Compensi a terzi (144 kB)
Irap e professionisti. Compensi a terzi - Giustizia e sentenze n. 69 - 2016
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