I medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale sono assoggettabili all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) nel caso di impiego di beni strumentali eccede il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure di utilizzo in modo non occasionale di lavoro altrui, che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore con mansioni meramente esecutive. È quanto si evince dalla lettura di una recente ordinanza della Corte di Cassazione, relativa al caso di un medico di base esercente l’attività presso due Studi, con l’ausilio di collaboratori.
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IRAP. Medico con plurimi studi (340 kB)
IRAP. Medico con plurimi studi - Fiscal Sentenze n. 149 - 2020
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