Il professionista con un dipendente che svolge mansioni meramente esecutive o di segreteria non deve pagare l’IRAP. Infatti, con la sentenza n. 9451 del 10 maggio 2016 le Sezioni Unite dalla Cassazione hanno sostanzialmente escluso l’automatismo dipendente-soggezione a IRAP, invece sostenuto da alcune pronunce della Sezione Quinta con riguardo ad avvocati, commercialisti, ragionieri, ingegneri, medici etc. Rilevanti sono le conseguenze pratiche della sentenza. Innanzitutto apre la strada alla richiesta di rimborso da parte di chi esercita l’attività avvalendosi di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile e con l’ausilio di un collaboratore con mansioni di segreteria oppure meramente esecutive. La sentenza, poi, è destinata a influenzare l’esito dei processi in corso e inoltre apre la strada a nuove impugnazioni.
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IRAP. Professionista con dipendente (122 kB)
IRAP. Professionista con dipendente - Giustizia e sentenze n. 40 - 2016
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