La CTP di Milano, con sentenza n. 6464/47/14 del 02/07/2014, ha affermato: “Con specifico riferimento ai rilievi Irap, si evidenzia che la Legge n. 74/2000 non conferisce rilevanza penale ai fini Irap, né per analogia può essere applicato il già citato raddoppio dei termini ai fini Irap, di conseguenza il raddoppio dei termini applicato ai fini Irap risulta illegittimo non rientrando la fattispecie criminosa sulla previsione del D.Lgs. 74/2000. Per le rettifiche relative alle II.DD. e Iva, richiamato quanto autorevolmente osservato dal giudice delle leggi sent. 247/11, in merito alla sottoposizione del raddoppio dei termini alla sola condizione di operatività costituita dall’obbligo di denuncia penale insorto per l’ufficio tributario a
seguito delle verifiche fiscali eseguite (e ciò indipendentemente dal momento in cui tale obbligo si verifichi, anche se sia già decorso il termine ordinario di accertamento e si sia prescritto il reato nella fattispecie ipotizzato), detta pronuncia fornisce particolare conforto alla convinzione circa l’insussistenza di alcun profilo di discrezionalità nell’esercizio del potere della A.F. di raddoppiare i termini brevi altrimenti operanti”.
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Irrilevante per l’IRAP il raddoppio dei termini (91 kB)
Irrilevante per l’IRAP il raddoppio dei termini - Giustizia & Sentenze N. 63-2014
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