La risposta all’interpello del contribuente, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto del contribuente, e l’essersi il contribuente conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione Finanziaria, ai sensi dell’articolo 10 dello stesso Statuto, non valgono a integrare un titolo per la restituzione dell'IVA versata indebitamente, autonomo e ulteriore rispetto a quello legale, ovverosia a quello fondato sulla previsione dell'art. 2, co. 3, lett. d) del D.P.R. n. 633/72. È il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione – Sezione Tributaria con la sentenza 6 settembre 2013, n. 20526.
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IVA indebita. Risposta a interpello (119 kB)
IVA indebita. Risposta a interpello - Giustizia & Sentenze N. 65-2013
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