La Corte di Giustizia UE ha chiarito che non costituisce illegittima restrizione alla libera circolazione dei capitali l'imposta italiana sulle transazioni finanziarie che colpisce gli strumenti finanziari derivati. L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato membro che assoggetta ad un’imposta le transazioni finanziarie riguardanti strumenti finanziari derivati, che gravi sulle parti dell’operazione, indipendentemente dal luogo in cui la transazione è conclusa o dallo Stato di residenza di tali parti e dall’eventuale intermediario che interviene nell’esecuzione della stessa, qualora tali strumenti siano basati su un titolo emesso da una società stabilita in tale Stato membro. In mancanza di un’armonizzazione a livello dell’Unione europea, le conseguenze svantaggiose che possono derivare dalle competenze fiscali dei vari Stati membri, purché il loro esercizio non sia discriminatorio, non costituiscono restrizioni alle libertà di circolazione e gli Stati membri non hanno l’obbligo di adattare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri.
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Legittima l'imposta italiana sulle transazioni finanziarie (289 kB)
Legittima l'imposta italiana sulle transazioni finanziarie - Fiscal Sentenze n. 58 - 2020
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