Se Equitalia ha agito senza la normale prudenza nell’iscrizione del fermo amministrativo, il contribuente, che assume di aver subito un danno dall’adozione del provvedimento cautelare, può chiedere al giudice tributario la condanna dell’esattore al risarcimento dei danni da lite temeraria ( ex art. 96, comma 2, C.p.c.). Equitalia deve, invece, essere condannata al pagamento delle spese di lite, se il procedimento giudiziale contro il fermo amministrativo avrebbe potuto essere evitato con l’uso della normale diligenza. È quanto emerge da due recenti pronunce dei giudici tributari del Molise e della Puglia.
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Lite temeraria di Equitalia (1.5 MB)
Lite temeraria di Equitalia - Giustizia & Sentenze N. 21-2014
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