Deve considerarsi illegittima la cartella di pagamento emessa in conseguenza del disconoscimento di un credito d’imposta indicato in una dichiarazione trasmessa in via telematica e non acquisita dal sistema, quando l’Amministrazione Finanziaria non prova che l’intermediario ha ricevuto la comunicazione dell’errore bloccante. In capo alla parte pubblica, infatti, grava l’onere di dimostrare di avere messo il contribuente nella condizione di regolarizzare la sua posizione. In assenza della comunicazione dell’errore bloccante, il contribuente può fare legittimo affidamento sul fatto che la dichiarazione è stata acquisita e non scartata. Questi principi si evincono da una recente pronuncia della Corte di Cassazione.
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Mancata comunicazione errore bloccante (176 kB)
Mancata comunicazione errore bloccante - Giustizia & Sentenze n. 9 - 2018
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