Nel processo tributario deve ritenersi valida la notifica dell'atto di appello al procuratore costituito, anche quando tale notifica risulti effettuata in luogo diverso da quello indicato al momento della nomina del difensore come domicilio eletto. Nel processo tributario non può essere applicato direttamente il disposto dell'art. 330 c.p.c., sussistendo un'autentica specialità del rito tributario di merito, con prevalenza della norma processuale tributaria su quella processuale ordinaria. L'elezione del domicilio presso il professionista che rappresenta e difende la parte ha comunque la mera funzione di indicare la sede dello studio del procuratore medesimo, essendo in questi casi onere del notificante accertare, anche mediante riscontro delle risultanze dell'albo professionale, quale sia l'effettivo domicilio del difensore.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Notifica presso procuratore costituito (241 kB)
Notifica presso procuratore costituito - Fiscal Sentenze n. 8 - 2021
€ 4,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata