Secondo la Corte di Cassazione, il c.d. “nuovo redditometro” può trovare applicazione solo per l’accertamento del reddito relativo a periodi di imposta successivi al 2009. Il dettato normativo, infatti, è chiaro: con disposizione di diritto transitorio, l’art. 22, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010 statuisce che le modifiche apportate all’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 producono effetti “per gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Da ultimo questo indirizzo è stato fatto proprio dall’ordinanza 1772/2016 della Sesta Sezione Civile-T della Suprema Corte.
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Nuovo redditometro. Non è retroattivo (142 kB)
Nuovo redditometro. Non è retroattivo - Giustizia e sentenze n. 13 - 2016
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