Il Concessionario per la riscossione ha l’obbligo di notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, sarà iscritta l'ipoteca. Pena la nullità della procedura esecutiva. Tale obbligo - introdotto dall’art. 7, comma 2 del D.L. 70/2011 (c.d. decreto “Sviluppo”) convertito in Legge n. 106/2011 - ha carattere innovativo, pertanto non ha efficacia retroattiva. Lo ha precisato la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, con la sentenza numero 15746, pubblicata mediante deposito in cancelleria il 19 settembre 2012. Nell’occasione gli Ermellini hanno pure sostenuto che Equitalia può notificare al contribuente la cartella di pagamento presupposto dell’iscrizione ipotecaria direttamente con
raccomandata A/r. La Suprema Corte dimostra così di non avallare l’orientamento oramai costante presso le Commissione Tributarie secondo cui è giuridicamente inesistente, in quanto esula dal modello legale, la notifica della cartella di pagamento effettuata per posta direttamente dall’esattore.
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Obbligo avviso iscrizione ipotecaria (91 kB)
Obbligo avviso iscrizione ipotecaria - Giustizia & Sentenze N. 51-2012
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