Il giudice di merito - pur ritenendo soddisfatto l’onere della prova gravante sul contribuente – deve indagare sull’effettività dell’operazione commerciale o sulla sussistenza dell’interesse economico sotteso all’operazione commerciale, non potendo rimanendo su affermazioni generiche - la regolarità dell’acquisto di un credito e del pagamento alle scadenze dei relativi interessi regolamentati da apposito contratto di finanziamento tra società appartenenti allo stesso gruppo - senza verificare i requisiti fiscali richiesti e che, quindi, le operazioni di trasferimento verso Stati a bassa fiscalità fossero riconducibili ad esigenze proprie dell'attività economica dell'impresa e, dunque, corrispondessero ai requisiti dell'inerenza delle operazioni. Così si esprime la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n.17983 del 3 giugno 2022.
Indice argomenti
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Premessa
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Il fatto oggetto dell’ordinanza della Corte di Cassazione n.17983/2022
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Il pensiero degli Ermellini
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Gli ulteriori principi espressi dalla Corte di Cassazione
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Operazioni infragruppo (236 kB)
Operazioni infragruppo
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