Il discrimine tra l'accertamento condotto con metodo analitico induttivo e l'accertamento condotto con metodo induttivo puro va ricercato rispettivamente nella parziale od assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili. Nel primo caso, infatti, la incompletezza, falsità od inesattezza degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, essendo l'Ufficio accertatore legittimato solo a completare le lacune riscontrate, utilizzando anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2729 cod. civ.. Nel secondo caso, invece, le omissioni o le false od inesatte indicazioni risultano tali da inficiare la attendibilità anche degli altri dati contabili, con la conseguenza che in questo caso l'Amministrazione finanziaria è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva, nonché l'impiego dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, tra i quali è compresa la redditività media del settore specifico in cui opera l'impresa. In tal caso, comunque, la scelta da parte dell'Amministrazione finanziaria del criterio di determinazione della percentuale di ricarico deve rispondere a canoni di coerenza logica e congruità, che devono essere esplicitati attraverso adeguato ragionamento, essendo ad esempio consentito il ricorso al criterio della «media aritmetica semplice» in luogo della «media ponderale» quando risulti l'omogeneità della merce, ma non quando fra i vari tipi di merce esista una notevole differenza di valore.
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Percentuali di ricarico e antieconomicità (330 kB)
Percentuali di ricarico e antieconomicità - Fiscal Sentenze n. 85 - 2020
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