L'inottemperanza dell'emittente agli adempimenti richiesti dall'art. 26 cit., per provvedere alla correzione od all'annullamento della fattura erroneamente emessa, non può ritenersi ostativa al riconoscimento del rimborso dell'IVA indebita versata in eccedenza, laddove risulti che sia stato in tempo utile definitivamente eliminato qualsiasi rischio di perdita del gettito fiscale, perdita che si verifica allorché il destinatario della fattura erroneamente emessa abbia esercitato il diritto alla detrazione (o al rimborso), o comunque possa attualmente esercitare tale diritto, dovendosi riconoscere la definitiva eliminazione del rischio quando l'Amministrazione finanziaria abbia contestato e definitivamente disconosciuto con provvedimento divenuto definitivo, o riconosciuto legittimo con accertamento passato in giudicato, il diritto alla detrazione vantato dal destinatario della predetta fattura.
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Principio di neutralità (239 kB)
Principio di neutralità - Fiscal Sentenze n. 96 - 2020
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