In tema di IRAP, non è corretto sostenere che il concetto di autonoma organizzazione postula un “quid pluris” che sussiste quando la particolare organizzazione determina un “valore aggiunto tassabile”, ossia quando l’organizzazione del professionista sia tale da poter consentire lo svolgimento della sua attività anche in sua assenza oppure quando l’attività del professionista sia limitata a compiti di controllo e coordinamento senza un suo diretto e personale intervento. È quanto si apprende dalla sentenza 2 aprile 2014 n. 7609 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria Civile secondo cui un avvocato, anche quando esercita la professione avvalendosi di beni strumentali di modesta entità, è tenuto al versamento dell’imposta se ha una segretaria (nella specie, part-time). La SC, in sostanza, ritiene assoggettabile all’imposta qualsiasi professionista che nell’esercizio dell’attività si avvalga di un lavoratore dipendente; il che equivale a una battuta d’arresto rispetto alla giurisprudenza della Sesta Sezione Civile – T della stessa Corte, che è invece orientata a escludere l’automatica sottoponibilità all’IRAP del professionista che si avvale, in modo non occasionale, di lavoro altrui.
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Professionista con dipendente. Sì a IRAP (87 kB)
Professionista con dipendente. Sì a IRAP - Giustizia & Sentenze N. 27-2014
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